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STATUTO

 DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE E BELLE ARTI

DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto lo statuto dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Acireale, approvato con R.D. 16 ottobre 1934, n. 2065;

 

Viste le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei soci dell'Accademia sopra riferita, nelle adunanze del 7 gennaio e 9 dicembre 1963, in merito alla modifica del citato statuto;

 

Vista la domanda del Presidente dell'Accademia suddetta, intesa ad ottenere l'approvazione della modifica sopra specificata;

 

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato;

 

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

 

DECRETA:

 

Art. 1

 

Lo statuto dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Acireale, approvato con R. D. 16 ottobre 1934, numero 2065, è abrogato.

 

 

La predetta Accademia di scienze, lettere e belle arti assume la denominazione di Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici.

 

 

E' approvato lo statuto dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, con sede in Acireale, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente, della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto; munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma Addi' 18 agosto 1964 n. 1261.

 

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DEL SENATO

 

     f.to Merzagora

cf.to Gui

 

 

  

STATUTO DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE E BELLE ARTI DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI

 

 

1 ‑ Preliminari

 

 

Art. 1

 

 

Con la fusione delle antiche Accademie degli Zelanti e dei Padri dello Studio, e dei Geniali o Dafnici di Acireale, riunite in unico sodalizio, è costituita l'Accademia di scienze lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale.

 

 

L'Accademia è suddivisa in tre classi:

Classe prima : scienze naturali, fisiche, matematiche, agrarie;

Classe seconda: scienze morali, filosofiche, storiche, giuridiche, sociali;

Classe terza: lettere e belle arti.

Essa ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura delle scienze pure ed applicate, delle lettere e delle belle arti, con speciale riguardo all'ambiente locale, alla regione etnea ed al bacino del Mediterraneo.

 

Per raggiungere tale scopo:

b) tiene aperta una sala di lettura detta « Gabinetto di lettura » ed una Biblioteca di uso pubblico;

c) bandisce concorsi con premi e, possibilmente, conferisce borse di perfezionamento;

d) pubblica gli atti accademici ed i rendiconti delle adunanze.

 

 

 

II – Soci

 

Art. 3 

 

L'Accademia si compone di soci effettivi ed aggregati, in numero non maggiore di ventiquattro per ciascuna categoria, e di soci corrispondenti e d'onore, in numero illimitato.

 

Art. 4 

 

Tutti i soci effettivi sono scelti fra i cittadini italiani venuti in giusta rinomanza per studi, pubblicazioni ed opere d'arte, i quali, per la loro abituale residenza, possano attivamente cooperare alla vita dell'Accademia.Un terzo di essi sarà riservato ai più colti sacerdoti seco­lari della Diocesi in rappresentanza del Sodalizio dei Padri dello Studio.

 

Art. 5 

 

I soci aggregati sono scelti tra i cittadini italiani che diano affidamento di poter contribuire con la loro operosità scien­tifica, letteraria od artistica ai fini dell'Accademia.

 

Art. 6 

 

I soci corrispondenti sono scelti fra studiosi venuti in giu­sta rinomanza per studi, pubblicazioni od opere d'arte, che non possano a causa della loro abituale residenza dedicarsi attivamente alla vita dell'Accademia. Essi invieranno ogni an­no alla Biblioteca dell'Accademia le loro pubblicazioni.

 

Art. 7 

 

Potranno essere eletti soci di onore le eminenti persona­lità che si siano segnalate per opere di eccezionale valore scien­tifico ed artistico o per altre produzioni d'ingegno o per im­portanti servizi prestati allo Stato o, comunque, per notevoli benemerenze speciali.

 

Art. 8

 

A soci d'onore e corrispondenti possono essere eletti an­che stranieri, purchè in numero non superiore alla metà dei nazionali della rispettiva categoria.

 

 

I nuovi soci dell'Accademia sono eletti dall'Assemblea generale dei soci secondo le norme di cui agli articoli successivi.

 

 

Il socio effettivo che, per motivi di salute o per tarda età, non possa più partecipare alle adunanze dell'Accademia, può, dall'Assemblea, essere trasferito in una speciale categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante.

Per la validità della dichiarazione di emerito valgono le stesse norme che disciplinano la elezione dei soci.

 

 

Il socio effettivo che, per motivi diversi da quelli contemplati dal precedente articolo, non partecipi, per un triennio, alle adunanze dell'Accademia, può, dall'Assemblea, essere trasferito in una speciale categoria di soci in soprannumero. Il suo seggio viene considerato vacante.

Per la validità della deliberazione vale la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

 

Il socio che sia passato in soprannumero per avere trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio, se libero, o il primo seggio che si renda vacante nella classe, quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

 

 

L'assemblea dei soci può revocare la elezione del socio che si renda indegno di appartenere all'Accademia.

 

I I I Organi dell'Accademia

 

 

Sono organi dell'Accademia l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio direttivo.

 

 

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci effettivi. Essa si riunisce in seduta privata almeno quattro volte l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Accademia mediante invito scritto, indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della seduta. Tra l'invito e la riunione dovranno intercorrere almeno cinque giorni, tranne che il Presidente, per gravi e giustificati motivi, non sia costretto a ridurre questo termine.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci effettivi.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Accademia. Nel caso di sua assenza o di impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vice presidente più anziano per elezione a socio, presente all'adunanza, ovvero, in mancanza, dal socio più anziano per età.

All'inizio della seduta il Segretario darà lettura del verbale della seduta precedente.

i soci, che non potranno intervenire alla seduta, invieranno al Presidente la loro giustificazione per iscritto.

 

 

L'Assemblea generale dei soci elegge i nuovi soci dell'Accademia e il Consiglio direttivo; discute i conti di amministrazione e delibera in merito a tutti gli affari riguardanti gl'interessi materiali e morali dell'Accademia.

 

 

Per la validità dell'adunanza e delle relative deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se intervengono almeno tre soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validi, eccettuati i casi espressamente previsti negli articoli successivi.

Le votazioni si svolgono per alzata e seduta; nel caso in cui si tratti di provvedimenti a carattere personale deve adottarsi lo scrutinio segreto.

 

 

Le adunanze annue generali per l'elezione dei nuovi soci dell'Accademia non possono essere più di due.

 

Art. 19

 

Ogni socio effettivo può proporre la elezione di persona a socio dell'Accademia. La proposta, prima di essere presa in considerazione dall'Assemblea generale, sarà sottoposta all'esame della Classe alla quale dovrà appartenere il candidato. Se questa o l'Assemblea generale respinge la proposta, essa non potrà più essere presentata se non dopo un biennio. Nessuna proposta di elezione di nuovo socio sarà presa in considerazione se i proponenti non presentino contemporaneamente una breve relazione scritta sui titoli, le pubblicazioni e opere del candidato proposto.

 

Art. 20

 

 

Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

1 Vice presidenti debbono appartenere ciascuno a Classe diversa, in modo che tutte le tre Classi siano rappresentate nel Consiglio direttivo.

 

Art. 21

 

L'Accademia può riunirsi, in seduta privata, anche per Classi, le quali sono convocate e presiedute dai rispettivi Vice presidenti. Le singole Classi esaminano e discutono gli argomenti concernenti la materia che dà titolo alla Classe e predispongono le proposte da sottoporre all'Accademia in assemblea generale.

La convocazione della singola Classe può essere chiesta al Presidente, ovvero al Vice presidente della Classe, da due terzi dei soci che la compongono.

 

Art. 22

 

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Accademia, dai tre Vice presidenti, dal Segretario e dal Cassiere.

 

Art. 23

 

Il Consiglio direttivo è il supremo moderatore della vita dell'Accademia. Ne esercita l'ordinaria amministrazione; ne cura le pubblicazioni, compie in genere ogni atto che tenda ad accrescere il decoro ed il prestigio dell'Accademia; attende alla esatta osservanza dei Regolamenti della Biblioteca e del Gabinetto di lettura; nomina per un triennio il Direttore del Gabinetto di lettura e per un triennio pure i rappresentanti dell'Accademia presso la Commissione di sorveglianza sulla Biblioteca, che sono rieleggibili.

Esso è eletto dall'Assemblea generale dei soci effettivi, secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Alla elezione di essi si deve procedere non più tardi del mese di gennaio.

 

Art. 24

 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Accademia; convoca e presiede le sedute dell'Accademia e le riunioni del Consiglio direttivo; stabilisce l'ordine del giorno delle sedute medesime; nomina a tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto; convalida con la firma i diplomi; firma i verbali delle adunanze e ì mandati di pagamento; cura la esecuzione delle deliberazioni dell'Accademia e del Consiglio direttivo; vigila sulla conservazione di tutto il patrimonio. Il Presidente può anche convocare Commissioni e singole Classi e, quando interviene alle adunanze di esse, ne assume la presidenza.

 

1 Vice presidenti esercitano la funzione di Presidenti della Classe alla quale appartengono e, inoltre, il più anziano di essi per elezione a socio, o, subordinatamente, per età, supplisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

Il Segretario dell'Accademia funge da Segretario nelle riunioni dell'Accademia e del Consiglio direttivo; redige i verbalí delle relative sedute e li firma insieme con il Presidente; sottoscrive i diplomi e li spedisce; tiene il registro generale e il protocollo dell'Accademia e collabora col Consiglio direttivo in tutte le attribuzioni quante volte ne sia richiesto. Tiene in relazione l'Accademia con gli altri Enti culturali della Repubblica e con i soci non residenti in Acireale, procurando lo scambio delle rispettive pubblicazioni, esercita le altre attribuzioni eventualmente delegategli dal Presidente e mantiene l'ufficio di segreteria.

 

Art. 27

 

Il Cassiere prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che saranno poi sottoposti all'esame dei revisori cui al successivo art. 29; accoglie gli introiti ed esegue i paga‑menti sugli ordinativi del Presidente.

 

Art. 28

 

L'esercizio finanziario comincia col  l' gennaio di ciascun anno e termina col 31 dicembre. Il bilancio annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Cassiere, saranno, alle rispettive epoche regolamentari, sottoposti all'assemblea dei soci in adunanza generale.

Nel contempo saranno deliberate le variazioni che si rendessero necessarie al bilancio per nuovi cespiti, lasciti, doni, per nuovi investimenti di somme disponibili, per azioni da promuovere e sostenere in giudizio e per tutt'altro.

 

Art. 29

 

Per l'anno finanziario l'assemblea sceglie tra i suoi membri cinque revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell' amministrazione.

 

Art. 30

 

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, debbono essere impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Le somme necessarie ai bisogni dell'Accademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali ovvero presso le Casse di risparmio o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono personalmente responsabili il Presidente dell'Accademia e il Cassiere.

 

Art. 31

 

Il Consiglio direttivo cura la redazione delle pubblicazioni dell'Accademia, previa revisione dei vari scritti da parte di due accademici competenti, designati dal Consiglio direttivo stesso.

 

Art. 32

 

Per modificare il presente statuto è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

 F.to GUI

 

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